Il contenzioso nei rapporti di credito bancario

Gestione NPL
NPL e Modus Operandi
Nell'ambito del sistema bancario nazionale ed internazionale si sente spesso parlare di crediti NPL, ovvero di crediti deteriorati per le banche, una problematica che affligge sia le banche (creditrici) che i clienti (debitori) delle stesse ovvero sia imprese che privati, problematica stessa che peraltro si riflette su l’intera economia nazionale.
Prima di addentrarci nell’ambito dei Non Performing Loans, ovvero dei crediti deteriorati netti, delle definizioni e delle relative caratteristiche è necessario fare un piccolo passo indietro in quella che identifica la macrocategoria in cui si inseriscono gli NPL.
La macrocategoria in questione viene indicata con un altro acronimo, NPE, che identifica i Non Performing Exposures.
Si tratta delle esposizioni creditizie deteriorate, per le quali la Banca d’Italia, nel 2008, ne ha stabilito la seguente classificazione:
  • Esposizioni scadute (PD – Past Due)
  • Inadempienze probabili (UTP – Unlikely To Pay)
  • Sofferenze (NPL – Non Performing Loans)
Analizziamole brevemente nel dettaglio.
Nella categoria Past Due (esposizioni scadute e/o sconfinanti) rientrano le esposizioni per cassa, diverse dalle sofferenze, e le inadempienze che alla data della segnalazione risultano scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.
Nella categoria Unlikely To Pay (inadempienze probabili) rientrano le esposizioni per le quali, secondo il giudizio della banca, è improbabile l’adempimento integrale delle obbligazioni creditizie da parte del debitore senza il ricorso a particolari azioni.
NPL in senso stretto, cosa sono.
In parole semplici potremmo dire che si tratta di crediti, vantati dalle banche, che i debitori non sono più in grado di pagare.
Nel linguaggio bancario vengono chiamati anche prestiti non performanti, ovvero crediti deteriorati o crediti inesigibili; includono mutui, finanziamenti e prestiti per i quali la riscossione è incerta, sia in termini di rispetto della scadenza e sia rispetto alla somma prestata.
Il non adempimento può riguardare il capitale oppure gli interessi; o anche entrambi.
Si tratta quindi di esposizioni che hanno imprese o privati che versano in stato di difficoltà o tensione finanziaria la quale non consente di ottemperare puntualmente il pagamento delle obbligazioni bancarie (es: mancato pagamento di rate di mutuo).

Il Modus Operandi dello Studio Montefusco
L’intervento professionale del Dott. Alfredo Montefusco rispetto alle richiamate posizioni a sofferenza si concretizza in una doppia fase, la prima meramente esplorativa, la seconda, più incisiva ovvero quella di effettiva chiusura della posizione a seguito della trattativa o direttamente con il titolare del credito ovvero la banca, o, alternativamente, con il cessionario del credito cd. veicolo o servicer (Amco, Prelios, Dobank, Dovalue, ecc)
Fase Preliminare:
Al fine di ottimizzare i tempi si evidenzia che occorre innanzitutto operare per un preventivo feed back sull’intera posizione anche e soprattutto per verificare se la posizione è “lavorabile” o presenta ostacoli invalicabili.
Per verificare quanto sopra occorre necessariamente:
  1. sottoscrizione di un mandato in favore del Dott. Alfredo Montefusco a trattare per conto del cliente; tale mandato è da intendersi meramente esplorativo, lo stesso è semplicemente finalizzato ad essere legittimati a trattare la posizione e soprattutto nel contempo consentirci di comprendere effettivamente il “punto di caduta" della posizione; il mandato esplorativo deve essere sempre accompagnato da copia del documento d’identità e del codice fiscale del mandante (in caso di società occorrerà anche la visura camerale aggiornata) e inviato via PEC;
  2. una breve relazione descrittiva della posizione ovvero specificazione del debito e se esistono contestazioni o meno (ad esempio se esiste un contenzioso giudiziario attivato contestazione del debito o mere contestazioni stragiudiziali, se sono state attivate trattative ed eventuale stato delle stesse);
  3. assolutamente necessario è ottenere da parte del Cliente il riferimento della pratica della banca o del cessionario, quindi qualsiasi comunicazione ricevuta dalla banca o dal cessionario con specificazione della posizione (ndg, numero pratica interno alla banca, numero posizione ecc); il tutto è necessario affinché si possa intercettare il referente interno della banca o del cessionario incaricato della posizione;
  4. aspettativa effettiva del Cliente, ovvero la proposta e/o risultato che si intende raggiungere transattivamente;
  5. si fa presente che fondamentale in questa fase è conoscere con esattezza:
  6. a) se pendono trattative tra le parti;
    b) soprattutto se sono state già rifiutate dalla banca o dal cessionario offerte transattive e di che importo (poiché quando si a trattare la posizione è la prima cosa che verrà fuori quindi, anche strategicamente, è necessario saperlo in questa fase per opportuna conoscenza).

  7. la mail comunque va corredata con le seguenti informazioni che risultano essere assolutamente necessarie, specifico che le date e gli importi di cui appresso devono essere precise e non meramente approssimative:
  8. a) Importo del debito originario (mutuo o altro);
    b) Data sottoscrizione del debito originario (mutuo o altro);
    c) Importo del debito residuo alla data dell’ultimo pagamento;
    d) Importo del debito residuo ad oggi (sarebbe l’importo di cui al punto c) maggiorato degli interessi maturati e reclamati ad oggi, oppure se c’è un precetto o un pignoramento l’importo dello stesso e possibilmente copia dello stesso);
    e) Valore dei beni a garanzia all’epoca della sottoscrizione (quindi il valore assegnato dalla banca originariamente quando ha stipulato il mutuo);
    f) Valore dei beni a garanzia ad oggi (quindi il valore dei beni ad oggi, meglio se abbiamo una perizia di stima degli stessi fatta recentemente da un tecnico con il relativo valore assegnato ad oggi dei beni);
    g) Se c’è una procedura esecutiva in corso è necessario avere l’ultimo bando o avviso di asta dove sono contenute tutte le informazioni utili allo scopo;
    h) Ultima offerta fatta alla banca e rifiutata -data, importo, da chi è stata fatta, a quale interlocutore della banca è stata fatta, cfr. punto 4. lettera b).

la mail a cui inviare tutto è: alfredomontefusco@virgilio.it.
Fase Avanzata:
la seconda fase, quella avanzata, una volta ultimata la fase preliminare e di studio della pratica consta nel:
  1. all'esito delle verifiche preliminari che si andranno a compiere direttamente con l'organo deliberante (superiore) della banca o delle varie banche coinvolte (o loro servicer), si potrà indicare al Cliente l'ipotesi di accordo che si ritiene concretamente raggiungibile;
  2. in caso di condivisione su tale ipotesi di accordo, il Cliente dovrà sottoscrivere un'apposita lettera-incarico in favore del Dott. Alfredo Montefusco in cui sarà pattuito il compenso previsto che verrà a maturazione solo nel caso di effettiva chiusura della posizione più precisamente solo nel caso in cui otterremo l'obiettivo concordato con il Cliente, in sostanza, il Cliente non rischia di pagare a prescindere;
  3. il compenso concordato dovrà essere pagato (fatte salve situazioni particolari da concordare previamente) all’ottenimento della delibera positiva da parte delle varie banche coinvolte (o loro servicer), ossia alla ricezione della lettera adesiva, quindi alla definizione e chiusura dell’effettivo accordo.
Specificazione importante al fine di evitare equivoci
Come detto, il mandato esplorativo precisamente quello che sarà rilasciato in favore del Dott. Alfredo Montefusco nella fase preliminare al solo fine di essere titolato a rappresentare il Cliente nelle trattative con la banca (o con il creditore in generale), si intende assolutamente a titolo gratuito ovvero, il Cliente non dovrà corrispondere né onorari né eventuali spese che restano a carico mie.
Sia chiaro, però, che detto mandato muterà a titolo oneroso solo ed esclusivamente se si verificheranno disgiuntamente due differenti circostanze:
1) La transazione non si conclude per volontà del Cliente
Precisamente, se il riscontro che il Dott. Alfredo Montefusco avrà dalla banca(cessionaria, servicer o creditrice in generale) a seguito del suo intervento professionale nella fase esplorativa della pratica coincide con l’aspettativa inviata dal Cliente, e successivamente il Cliente stesso non procede alla chiusura della pratica nei termini dell’aspettativa da lui stesso indicata, dovrà pagare il lavoro svolto in base alle tariffe professionali vigenti (esempio: debito euro 1.000.000,00 aspettativa del Cliente a saldo e stralcio euro 300.000,00; se io riesco a chiudere la pratica a 300.000,00 e il Cliente non procede poi a darmi il secondo mandato per formalizzare l’accordo transattivo a € 300.000,00).
Nel richiamato caso s’intenderà oneroso il mandato in quanto non vi è mai stata una reale volontà da parte del Cliente di transigere la posizione, lo dimostra il fatto che malgrado la banca accetti lo stralcio pari all'aspettativa del Cliente lo stesso non procede oltre, quindi ha utilizzato me solo ai fini sondaggistici ovvero solo per capire sommariamente la banca a quanto potrebbe “chiudere” la posizione, di conseguenza, il lavoro svolto, va pagato.
2) Il Cliente tenti di scavalcare il Dott. Alfredo Montefusco direttamente o per tramite di altro professionista
Ulteriore caso in cui il mandato s’intenderà a titolo oneroso è quando malgrado l’intervento professionale del Dott. Alfredo Montefusco porti a concludere l’accordo transattivo nei termini di cui alle aspettative del Cliente, lo stesso scavalca o tenta scavalcare nei colloqui con la creditrice o direttamente o indirettamente per tramite di altro professionista incaricato e tenti in sostanza una transazione della transazione per spuntare una definizione transattiva più vantaggiosa.
Anche in questo caso, come detto, il lavoro svolto va pagato in base alle tariffe professionali vigenti.


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Responsabile coordinamento studio:
Rag. Rossana Montefusco


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