Piano di Risanamento ex art. 67 L.F.
Tale piano deve essere valutato da un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso di requisiti di indipendenze, che ne attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
L’effetto di tale piano è che non sono soggetti ad azioni revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione dello stesso.
A differenza del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione, non prevede la tutela derivante dalla moratoria dei pagamenti e dal divieto delle azioni esecutive individuali dei creditori, pur offrendo l’indubbio vantaggio dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle garanzie, nonchè dell’esclusione di profili di responsabilità penale nel comportamento dei creditori collaboranti con l’impresa.
Al piano di risanamento di cui all’art. 67 comma 3, lettera d) l.f., detto comunemente anche “piano attestato”, possono fare ricorso tutti i soggetti passibili di fallimento.
Il piano dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
- le cause della crisi;
Anche il piano di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare è stato oggetto di rivisitazione da parte del "Decreto Sviluppo", nella parte in cui ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale, infatti, la modifica all'art. 67 terzo comma lettera d) L.F. specifica innanzitutto che il c.d. "attestatore" è "designato dal debitore".
La norma si fa inoltre carico:
- di sancire, con ciò recependo gli orientamenti interpretativi formatisi, che il professionista è tenuto ad "attestare la veridicità dei dati aziendali" e la "fattibilità del piano";
- di prevedere i requisiti di "indipendenza" che il professionista deve avere per poter attestare il piano.
Le modifiche apportate all’art. 67 terzo comma lett. d) L.F. accentuano quindi la centralità del ruolo dell’attestatore nelle ristrutturazioni "light" ed il suo ruolo di garanzia nell’interesse dei creditori: al riguardo è stata introdotta una specifica fattispecie penale (art. 236 bis L.F.) relativa all’attestatore che "espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti".
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