In relazione all'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis LF
Alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese derivano gli effetti protettivi di cui all’art. 168 L.F., già descritti in relazione alla presentazione del concordato preventivo.
Anche per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, valgono le considerazioni fatte per la proposta di concordato preventivo, sotto il profilo della necessità che sia rappresentata l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e la fattibilità del piano di risanamento o di ristrutturazione dei debiti, tenendo conto della minore reale misura dei debiti bancari da c/c o addirittura dell’esistenza di crediti dell’impresa che, seppur non appostati in bilancio, derivano dalla ricostruzione dei rapporti di c/c inquinati dall’addebito di poste passive illegittime.
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