L'epurazione del debito bancario nella crisi d'impresa

In sede fallimentare
Fase post sentenza dichiarativa di fallimento
Qualora sia stato dichiarato il fallimento dell’impresa è possibile attivare il contenzioso nei confronti delle banche in sede di domanda di ammissione al passivo (ex art. 93 LF).
All’uopo evidenzio che la banca ha l’obbligo di allegare all’istanza di ammissione tutti i documenti probatori del credito che, come detto, in ipotesi di saldo a debito del conto corrente risultano essere necessariamente sia il contratto di apertura di conto corrente (art. 117 TUB 385/93 commi 1 e 3 a pena di nullità) sia gli estratti conto e i riassunti scalari trimestrali integrali sin dalla nascita del rapporto (art. 50 TUB 385/93).
Il deposito della domanda di ammissione al passivo introduce il procedimento di formazione dello stato passivo che ha natura giurisdizionale (art. 95 LF).
E’ possibile in questa fase rilevare due ruoli determinanti, il Curatore del fallimento, che è parte processuale e redige lo stato passivo del fallimento, e il Giudice Delegato che è organo giurisdizionale terzo che accoglie o respinge in tutto o in parte le domande di ammissione al passivo, quindi forma e rende esecutivo lo stato passivo.
Al Curatore spetta il compito di sollevare le eccezioni di parte e di ufficio riguardo le domande di ammissione, quindi, in ipotesi di istanza di ammissione da parte della banca il Curatore ha l’obbligo di accertare la produzione sia del contratto di conto corrente iniziale sia la presenza di tutti gli estratti conto e riassunti scalare trimestrali.
Non applicandosi il principio di non contestazione, a sua volta, il Giudice Delegato non è vincolato dalla non contestazione da parte del Curatore fallimentare ma dal solo principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato.
Quindi anche il Giudice Delegato deve rilevare d’ufficio le nullità di protezione di cui all’art. 127 del Tub 385/93, e, in aggiunta, qualora il Curatore non rilevi le nullità parziali o totali del contratto bancario ammettendo in tutto o in parte le domande di ammissione al passivo nel progetto redatto vi deve provvedere il Giudice Delegato con ordine di esibizione della documentazione a supporto del credito, disponendo un consulenza tecnica contabile anche rinviando l’udienza di discussione dello stato passivo qualora ne ricorrano i presupposti.
Importante è specificare che il Curatore Fallimentare avverso la domanda di ammissione allo stato passivo non può proporre:
1) domanda riconvenzionale di accertamento del saldo ma può solo ed esclusivamente ma solo eccezione riconvenzionale di nullità contrattuali con conseguente accertamento della minore entità del credito della banca;
2) domanda riconvenzionale di accertamento e condanna al pagamento del saldo del conto corrente reale attivo;
3) domanda riconvenzionale di restituzione dell’indebito (ex art. 2033 CC) segnatamente ad altri rapporti bancari di conto corrente intercorsi con la stessa banca già chiusi con pagamento del saldo finale a debito;
4) domanda riconvenzionale di risarcimento danni e illecito contrattuale o extracontrattuale a seguito di condotta usuraria da parte dell’istituto di credito.
Per rapporti diversi da quelli oggetto di domanda di ammissione al passivo il Curatore Fallimentare ha il dovere di agire previa autorizzazione del Giudice Delegato.
I rimedi avverso le decisioni del Giudice Delegato in sede di formazione e dichiarazione di esecutività dello stato passivo sono disciplinati dall’art. 98 LF.
L’opposizione allo stato passivo può essere fatta dai creditori non ammessi in tutto o in parte allo stato passivo, invece è prevista l’impugnazione dello stato passivo da parte del Curatore o degli altri creditori concorrenti contro le ammissioni totali o parziali dei crediti.
Tale procedimento di natura impugnatoria a cognizione piena volto al riesame della prima fase sommaria ispirata dall’esigenza di speditezza (art. 99 LF).
Vi è da rimarcare che, nonostante la natura impugnatoria non operano le preclusioni del giudizio di appello (art. 343 c.p.c.) nel senso che il ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio può chiedere nuove prove e far valere nuovi motivi non dedotti nella fase precedente.
Il Collegio, di cui non può far parte il Giudice Delegato, può:
1) Rilevare d’ufficio le nullità di protezione di cui all’art. 127 Tub 385/93;
2) Disporre prove officiose;
3) Avvalersi di CTU come mezzo di valutazione della prova documentale acquisita in atti.

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