Strumenti di risoluzione crisi d'impresa

Concordato Preventivo ex art. 160 L.F. e ss

Il concordato preventivo è una procedura cui può ricorrere l'imprenditore che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per salvare l’azienda oppure per liquidare il proprio patrimonio ed evitare così il fallimento.
Solo l'imprenditore -sia esso imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente- può chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, se ricorrono tre condizioni:
1) deve esercitare un’attività commerciale;
2) deve trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza;
3) deve superare le soglie di fallibilità indicate dalla legge fallimentare.
La disciplina riformata del Concordato Preventivo consente all’imprenditore di perseguire l’obiettivo della ristrutturazione dell’indebitamento e del soddisfacimento dei creditori.
E' necessario, quindi, predisporre una proposta di concordato finalizzata al risanamento dell’impresa oppure alla sua liquidazione.
Ulteriori condizioni essenziali del concordato preventivo sono che:
1) tale accordo sia approvato dalla maggioranza (per valore) dei creditori aventi diritto di voto;
2) che tale accordo sia omologato dal Tribunale, il quale, se la maggioranza è raggiunta, deve necessariamente provvedere in tal senso.
Pertanto, in base all’art.160 Legge Fallimentare e seguenti, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo; il relativo piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ovvero l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
Non solo, ma la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile,in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista; tale professionista dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.In definitiva, la procedura prevede come primo step una domanda, proposta con ricorso e sottoscritta dall'imprenditore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, ed una serie di allegati specificamente previsti dalla legge.
Particolare interesse rivestono le novità introdotte dal Governo a seguito della grave crisi che ha investito il Paese, precisamente, con il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, da subito indicato come “Decreto Sviluppo” successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012 n. 134.
La più interessante tra le novità introdotte è la possibilità, per il richiedente l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di depositare la semplice domanda “in bianco”, con i conseguenti effetti prenotativi, e di differire ad un secondo momento il deposito degli altri atti e dei prescritti documenti.Per capire la portata della norma,  è importante evidenziare quali sono gli atti e i documenti previsti per richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e cioè:
a) il ricorso con cui si chiede al tribunale l'ammissione alla procedura;
b) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;                    
c) uno stato analitico ed estimativo delle attività dell'impresa;
d) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
e) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
f) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
g) un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta rivolta dall'imprenditore ai creditori;
h) la relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Il nuovo sesto comma dell'art. 161 della Legge Fallimentare consente all'imprenditore di depositare solo il ricorso con i bilanci degli ultimi tre esercizi chiedendo al giudice la fissazione di un termine, compreso tra i sessanta e i centoventi giorni, prorogabile per sessanta giorni, per il deposito degli altri atti e documenti.
Occorre precisare come il piano concordatario sia adesso previsto dalla modifica apportata, sempre dalla normativa in esame dal nuovo secondo comma dell'art. 161.
Questa facoltà è conosciuta, in gergo, come la possibilità di depositare la domanda di concordato “in bianco”, nel senso appunto che questa è priva degli atti e dei documenti che finora dovevano accompagnare ogni ricorso ex art. 161 LF; questa facoltà è stata prevista per consentire al debitore di poter accedere prima possibile alla protezione accordata dalla procedura concorsuale ed evitare che il suo patrimonio sia aggredito dai creditori nelle more della predisposizione della domanda e degli atti e i documenti ad essa allegati.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Particolarmente interessante è il concordato con continuità aziendale (art. 186 bis LF): il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

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