L'epurazione del debito bancario nella crisi d'impresa

In sede di crisi d'impresa
In relazione al Piano di Risanamento ex art. 67 LF

L’art. 67 comma 3 lett. d) prevede tra i casi di esenzione dalla revocatoria i pagamenti eseguiti in esecuzione di un piano attestato da un professionista indipendente che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Tale disposizione è espressione del favore del legislatore per le soluzioni concordate delle crisi d’impresa, che, qualora non si ponessero i creditori e i finanziatori al riparo dal rischio di successive revocatorie, avrebbero in concreto serie difficoltà di attuazione.
Come per il piano di adempimento del concordato preventivo l’attestatore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento dei debiti.
L’esenzione dalla revocatoria, avente finalità soprattutto di trovare terzi finanziatori che rendano possibile il risanamento dei debiti aziendali e la prosecuzione dell’attività aziendale, opera per tutti gli atti e per i soli atti posti in essere in esecuzione del piano attestato.
Detto piano di risanamento non deve ottenere l’omologazione del tribunale , diversamente dall’accordo di ristrutturazione dei debiti aziendali di cui all’art. 182 bis L.F.
Anche per il piano di risanamento, così come per l’accordo di ristrutturazione che per il concordato prevenmtivo, valgono le considerazioni fatte innanzi, sotto il profilo della necessità che sia rappresentata l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e la fattibilità del piano di risanamento o di ristrutturazione dei debiti, tenendo conto della minore reale misura dei debiti bancari da c/c o addirittura dell’esistenza di crediti dell’impresa che, seppur non appostati in bilancio, derivano dalla ricostruzione dei rapporti di c/c inquinati dall’addebito di poste passive illegittime.
In aggiunta, ritenuto che per il Piano di Risanamento vi è la figura dell’attestatore si fa esplicito rimando a quanto dinanzi esposto per il concordato preventivo segnatamente all’attività di asseverazione del piano.

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